Art. 6.
(Princìpi applicabili alla trasformazione di prodotti biologici).

      1. Oltre che sui princìpi generali di cui all'articolo 4, la produzione di alimenti e mangimi biologici trasformati si basa sui seguenti princìpi specifici:

          a) gli alimenti e i mangimi biologici devono essere composti essenzialmente da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente biologico non sia disponibile in commercio;

          b) gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione sono vietati; ne è consentito l'utilizzo in proporzioni minime e soltanto in caso di impellente necessità tecnologica, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 29;

 

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          c) è vietato l'uso di radiazioni ionizzanti.